La dematerializzazione si pone come un processo qualificante di efficienza e di trasparenza delle amministrazioni pubbliche, consentendo nel contempo grandi risparmi diretti in termini di carta e spazi recuperati, e indiretti in termini di tempo ed efficacia dell’azione amministrativa pubblica, delle aziende e dei privati.
Il percorso normativo iniziato nel 1990 getta le basi per quello che verrà in seguito:
Il percorso normativo iniziato nel 1990 getta le basi per quello che verrà in seguito:
Legge n. 241 del 7 agosto 1990
|
“Nuove norme sul procedimento amministrativo” all’art. 3 – bis recita: “Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.”
|
Legge 15 marzo 1997, n. 59 (Legge Bassanini)
|
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" introduce il federalismo amministrativo o dell'esecuzione; tale espressione significa valorizzazione e potenziamento della potestà amministrativa delle realtà periferiche in confronto con le autorità centrali. riordino dell'amministrazione centrale dello Stato per una migliore e più efficiente organizzazione amministrativa. Tale riordino non riguarda solo le amministrazioni centrali dello Stato, ma anche talune categorie di enti pubblici nazionali.
|
Legge 15 marzo 1997 e n.127 (Bassanini Bis)
|
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo contiene una serie di misure di pronto intervento al fine di alleggerire il carico burocratico di adempimenti che gravano soprattutto sulle spalle dei cittadini, tra cui l'autocertificazione. Con le dichiarazioni sostitutive si consente al cittadino di sostituire con una semplice dichiarazione, qualunque certificazione debba essere prodotta alla pubblica amministrazione (data e luogo di nascita, residenza, godimento dei diritti politici, stato di famiglia, cittadinanza e via dicendo). Una finalità i della legge Bassanini è di portare sempre di più la PA al passo con i tempi e le nuove tecnologie, per metterle al servizio vero e completo del cittadino, evitando che sia dunque il cittadino al servizio delle pubbliche amministrazioni, con conseguenti perdite e dispendi di tempo, denaro ecc..
|
Testo Unico sulla documentazione amministrativa
|
D.P.R. n.445 del 2000 riunisce tutte le norme, contenute in leggi e regolamenti che riguardano la materia della documentazione amministrativa e del documento elettronico.. Inoltre col testo unico, le amministrazioni pubbliche non possono più chiedere ai cittadini i certificati in tutti i casi in cui si può fare l’autocertificazione, e dunque nel 95% dei casi. Con il testo unico viene disciplinata efficacemente sia la fase in cui sono presenti ancora gli strumenti tradizionali (autocertificazioni, autentiche etc.), sia la fase di transizione dai documenti cartacei a quelli informatici, sia il futuro nuovo regime, fondato su strumenti informatici e telematici (documento informatico, firma digitale, carta d’identità elettronica, trasmissione di dati per via telematica ecc). Possiamo, dunque, dire che il testo unico rappresenta un ponte tra presente e futuro.
|
Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Legge Stanca)
|
“Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” tutela e garantisce, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
|
DMEF 23 gennaio 2004. “Modalita' di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto”
|
Indica le modalità per adempiere agli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, ossia i criteri per conservare su supporto magnetico, o su qualsiasi altro supporto di cui sia garantita la leggibilità nel tempo, il libro giornale, il libro degli inventari e le altre scritture contabili. I documenti rilevanti ai fini tributari, di cui all'art. 3 del decreto, devono essere sottoscritti elettronicamente acquisendo in questo modo l'efficacia probatoria di cui all'art. 10 del D.P.R. 445/2000, e cioè formano piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica avanzata, oppure soddisfano il requisito legale della forma scritta, e sono liberamente valutabili dal giudice ex art. 116 c.pc., se sottoscritti con firma "semplice" oppure ancora hanno l'efficacia di cui all'art. 2712 c.c., qualora siano sprovvisti di qualsiasi sottoscrizione.
|
Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs 42/2004
|
che attribuisce al Ministero dei Beni e delle Attività culturali il compito di tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale dell'Italia. Rientrano tra i beni culturali gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; Tali beni sono sottoposti a tutela, sono inalienabili e il loro scarto è soggetto ad autorizzazione del Ministero, mentre lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero.
. |
Allegato B del D.Lgs 196/2003 “Codice della Privacy”
|
Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici, ossia - Sistema di autenticazione informatica, - Sistema di autorizzazione, -Altre misure di sicurezza.
. |
D.Lgs. N 52 20 febbraio 2004 Fattura elettronica
|
con il quale è stata recepita in Italia la direttiva 2001/115/CE in tema di armonizzazione e semplificazione degli obblighi di fatturazione in materia di fatturazione in materia di imposta sul valore aggiunto. In particolare la circolare illustra un quadro completo delle semplificazioni e delle nuove regole, approfondendo e fornendo chiarimenti relativamente alle procedure da seguire per rendere integralmente elettronico il flusso, la gestione e la conservazione delle fatture IVA
. In particolare,sono state recepite le novità della direttiva concernenti: - la possibilità di emettere la fattura elettronica e di trasmettere la fattura anche tramite strumenti informatici; - la possibilità di emettere fattura, in forma cartacea o elettronica, da parte di un cliente o di un terzo, anche se residenti in un Paese con il quale non esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza; - gli elementi obbligatori da indicare nella fattura; - la possibilità di emettere, nei confronti di uno stesso cliente, un'unica fattura per cessioni o prestazioni distinte effettuate nello stesso giorno; - l'obbligo di annotare in fattura che la stessa è compilata dal cliente, ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo. |
D.lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 (SPC – Sistema pubblico di connettività)
|
Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della PA a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229".
|
Il Codice dell’Amministrazione Digitale decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni e integrazioni
|
Il CAD ha dato l’avvio alla dematerializzazione documentale della Pubblica Amministrazione, riconoscendo la validità e la rilevanza a tutti gli effetti di legge, ai documenti degli archivi, alle scritture contabili, alla corrispondenza ed ad ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici, se la riproduzione e la loro conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71.(art. 43)
|
Posta elettronica Certificata DPR n.68 11 febbraio 2005 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
|
La posta elettronica diventa "posta certificata", come una normale raccomandata con avviso di ricevimento, così che l'invio e la ricezione di documenti con strumenti informatici (e-mail) avrà valore legale.
Il provvedimento disciplina l'utilizzo della posta elettronica certificata non solo nei rapporti che cittadini ed imprese intrattengono con la Pubblica Amministrazione, ma anche nelle relazioni tra uffici pubblici e tra privati, dando valore giuridico alla trasmissione di documenti prodotti ed inviati per via informatica. I garanti dell'avvenuta consegna delle mail saranno i gestori di posta che dovranno iscriversi in un apposito elenco tenuto dal CNIPA che, a sua volta, svolgerà funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle prescrizioni previste dal regolamento. |
Circolare dell’Ag En.45/E 2005, Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52
|
attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA.
|
Circolare dell’Ag En 36/E 2006 Decreto ministeriale 23 gennaio 2004
|
Modalita' di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto
|
Nuovo CAD d. Lgs 235/2010
|
La riforma si era posta 2 obiettivi principali: da un lato, adeguare il codice al velocissimo sviluppo tecnologico intervenutoi; dall'altro, dare maggiore efficacia a molte norme fino a questo momento rimaste disattese. Infatti la dematerializzazione della PA diventa una funzione di governo. Il decreto mette ordine nel concetto di:
Copia informatica, firma elettronica avanzata, detta nuove regole per il documento digitale, individua nell'Organismo di Certificazione di Sicurezza (OCSI), l'ente deputato ad accertare la conformità dei dispositivi sicuri di firma ai requisiti di sicurezza richiesti per la creazione di una firma qualificata: per quanto riguarda la conservazione dei documenti digitali il decreto stabilisce che il sistema di conservazione deve essere gestito da un responsabile [della conservazione] che lavori d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 e, ove presente, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi. Inoltre, oltre a ribadire la possibilità che il processo di conservazione sia affidato in outsourcing, riconosce anche la possibilità che soggetti terzi certifichino la conformità di tale processo a quanto stabilito dall'art. 43 del CAD (Riproduzione e conservazione dei documenti) e dalle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art.71 del codice medesimo .inoltre i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti e di certificazione dei relativi processi, possono accreditarsi presso il DigitPa per conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti di livello più elevato in termini di qualità e sicurezza. inoltre diventa, quindi, obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni italiane la definizione di :a) un piano di continuità operativa, b) il piano di disaster recovery Viene ulteriormente rafforzato l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni in cui sia necessaria una ricevuta di invio e una di consegna con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. si riconosce la Posta Elettronica Certificata come valido sistema di presentazione telematica di istanze e dichiarazioni alla PA Dopo il 2010 si susseguono i seguenti provvedimenti normativi Decreto semplificazioni DL 9 febbraio 2012 (Agenda Italia) Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo L’Agenda digitale E' stata istituita il 1° marzo 2012 in seguito alla sottoscrizione da parte di tutti gli Stati Membri dell’Agenda Digitale Europea, presentata dalla Commissione Europea nel 2010.che ha definito con precisione gli obiettivi per sviluppare l'economia e la cultura digitale in Europa nell'ambito della strategia Europa 2020 Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, il Governo persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettivita' a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacita' industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. |
DL n 83 22 giugno 2012
|
Misure urgenti per la crescita del paese. Contiene misure urgenti per l’Agenda Digitale e la trasparenza nella Pubblica Amministrazione, istituisce l’AgiD Agenzia per l’Italia digitale e sopprende DigitPA, contiene misure urgenti per lo sviluppo economico
|
Decreto Crescita 179 del 2012
|
Prevede la facoltà, per i cittadini, di indicare e di accreditare presso la P.A. un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, un domicilio digitale, e viene esteso alle imprese individuali l'obbligo, già previsto per le società, di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata. Viene inoltre istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, da tenersi presso il ministero dello Sviluppo economico. Altre norme riguardano la trasmissione di documenti per via telematica tra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i privati. ltre norme riguardano la trasmissione dei certificati di malattia, l'adozione da parte delle aziende di trasporto pubblico locale di sistemi di bigliettazione elettronica, l'accesso telematico e la ri-utilizzazione di dati e documenti delle pubbliche amministrazioni, la de-materializzazione amministrativa in ambito scolastico e universitario, l'adozione di libri scolastici digitali, il fascicolo sanitario elettronico. Vengono inoltre stanziati 150 milioni di euro nel 2013 per la banda larga. Dal 2014 i privati che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati con carte di debito o con carte di pagamento, se il costo non è superiore a quello delle carte di credito. i bollettini di conto corrente potranno essere emessi in forma elettronica
|
DLgs 33 del 2013
|
Decreto Trasparenza RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Le disposizioni del decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.
Prevede la pubblicazione, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di accesso civico, ossia di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. Dati aperti e riutilizzo I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. |
Circolare 12/E Ag. En. Del 3 maggio 2013
|
Recepimento della direttiva 45/2010/UE in materia di Iva. Modifiche alla disciplina sulla fatturazione, contiene nel capitolo V, al punto 6 chiarimenti in ordine alla fattura elettronica.
|
Decreto 55 3 aprile 2013
|
Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche entrato in vigore il 6 giugno 2013.
|
Circolare 62 30 aprile 2013 AGID
|
Linee guida per il contrassegno generato elettronicamente ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5 del CAD” ossia il timbro digitale.
|
DPCM 21 marzo 2013. Originali unici Con il DPCM 21 marzo 2013 pubblicato sulla G.U. del 6 giugno 2013 il legislatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 5, del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni)
|
ha individuato quelle particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.
In particolare si fa riferimento ad atti pubblici di indubbia rilevanza di carattere generale come i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, i decreti Ministeriali e Interministeriali; gli atti amministrativi adottati nella forma del Decreto del Presidente della Repubblica ai sensi della legge 12 gennaio 1991, n. 13; i decreti dirigenziali e direttoriali. Inoltre rientrano nella categoria degli atti oggetto del DPCM anche specifici documenti di carattere tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero per i beni e le attività culturali. Sono anche individuati, con elencazione tassativa, i documenti analogici originali unici per i quali permane solo l'obbligo della conservazione dell'originale cartaceo. Si tratta degli atti contenuti nella Raccolta ufficiale degli atti della Repubblica; atti giudiziari, processuali e di polizia giudiziaria per venti anni successivi; atti notarili; opere d'arte, documenti di valore storico-artistico, documenti storico-demaniali, atti conservati presso gli archivi notarili. Naturalmente rimane la facoltà per le pubbliche amministrazioni di conservare in originale analogico unico documenti diversi da quelli oggetto del DPCM. |
Decreto legge 21 giugno 2013
|
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” cosiddetto “decreto del fare” che ha stabilito il divieto per le PA di utilizzare il fax per le comunicazioni dovranno avvenire per via telematica. Agevolazioni palle imprese per investimenti informatici in software e in tecnologie informatiche e digitaliSeguono i tre decreti del presidente del consiglio dei ministri che dettando le regole tecniche su firme digitali, protocollo informatico e conservazione, ai sensi di quanto stabilito dal CAD. chiudono il quadro della regolamentazione tecnica in materia di informatica documentale:
|
CIRCOLARE N. 65 del 10 aprile 2014
|
Modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di cui all'articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
|
DPCM 13 novembre 2014
|
detta le regole per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici sia per i privati che per le pubbliche amministrazioni. Stabilisce che dal 1 luglio 2016 tutte le amministrazioni dello Stato dovranno produrre esclusivamente documenti amministrativi informatici in formato digitale. L’unico documento che potrà circolare pertanto sara il “documento amministrativo informatico”.
Rappresenta l’ultimo tassello per la piena applicazione del CAD Decreto stabilisce infatti tutte le modalità con le quali produrre un file digitale che abbia pieno valore legale, che si tratti di un certificato o di qualsiasi altro atto amministrativo. n particolare il decreto detta le regole tecniche per i documenti informatici previste dall'art. 20, commi 3 e 4, dall'art. 22, commi 2 e 3, dall'art. 23, e dall'art. 23-bis, commi 1 e 2 e dall’art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005). Quindi si fa riferimento anche alle copie informatiche di documenti analogici, alle copie analogiche di documenti informatici, ai duplicati e copie informatiche di documenti informatici ed infine ai documenti amministrativi informatici. Con le medesime regole vengono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico. Viene chiarito lo stesso concetto di immodificabilità del documento informatico, requisito che può ritenersi sussistente qualora il documento sia formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione. Le stesse caratteristiche di immodificabilità ed integrità del documento informatico possono essere soddisfatte in modo diverso, a seconda della tipologia del documento, attraverso strumenti quali: firma digitale, validazione temporale, trasferimento a soggetti terzi con PEC con ricevuta completa, memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee politiche di sicurezza; versamento ad un sistema di conservazione. Se la tipologia di documento rientra in a)registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente; e b) generazione o raggruppamento, anche in via automatica, di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica; le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate dall'operazione di registrazione dell'esito della medesima operazione e dall'applicazione di misure per la protezione dell'integrità delle basi di dati e per la produzione e conservazione dei log di sistema, ovvero con la produzione di una estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione. |
ll successivo D.P.C.M attuativo, recentemente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie generale n.18 del 12 gennaio 2015
|
Prevede un periodo di transizione massimo di 18 mesi, entro i quali tutte le amministrazioni dello Stato dovranno adeguare i loro sistemi di gestione informatica dei documenti per passare, nel 2016, a produrre esclusivamente documenti digitali validi per tutti gli usi previsti dalla legge, come daltronde già stabilisce il Codice dell’Amministrazione Digitale (c.d. CAD) Ciò premesso diventa improrogabile introdurre i protocolli PEC per ogni singola direzione Centrale in particolareper la Direzione Centrale delle Risorse Umane e dotare tutti i dipendenti di un indirizzo di posta elettronica certificata In linea con quanto prevede il nuovo CAD, tutti gli uffici centrali devono dotarsi di protocollo PEC informatico e i relativi indirizzi PEC devono essere resi noti sul siti intranet istituzionali (doppiavela) con l’indicazione del responsabile del procedimento per ognuno di questi protocolline.
|
Regolamento e-IDAS n. 910/2014 del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari nel mercato interno pubblicato nella G.U. dell’Unione Europea del 28 agosto 2014
|
che si applicherà a tutti gli effetti dal 1 Luglio 2016 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel marcato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE. Il regolamento tratta di firme elettroniche, sigilli elettronici, validazioni temporali elettroniche, documenti elettronici-informatici, i servizi di raccomandata elettronica e i servizi di certificazione per autenticazione web. L’obiettivo fondamentale di questo provvedimento comunitario è quello dell’eliminazione delle barriere esistenti all’impiego transfrontaliero dei mezzi di identificazione elettronica utilizzati negli Stati membri almeno per l’autenticazione nei servizi pubblici. La sezione 4 del Regolamento è dedicata alle firme elettroniche ed in linea generale le relative disposizioni non si discostano in modo rilevante dalla disciplina giuridica già introdotta in Italia dal Codice dell’Amministrazione Digitale (artt. 20 e ss.).
In particolare viene sancito che una firma elettronica qualificata ha gli stessi effetti giuridici di una firma autografa e la medesima efficacia probatoria. Inoltre una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro deve essere riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri. Il Regolamento introduce, poi, un nuovo strumento, creato per le specifiche esigenze dell’e-business, che è il sigillo elettronico da intendersi come “dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica per garantire l’origine e l’integrità di questi ultimi”. Il sigillo elettronico ha lo stesso valore giuridico e la medesima efficacia probatoria della firma elettronica ed anche per questo nuovo strumento si parla di sigilli avanzati e qualificati, La Sezione 6 del Regolamento si occupa invece della validazione temporale elettronica intesa come “dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento”. In altri termini si tratta della c.d. marca temporale, che al di là dei riconosciuti effetti giuridici e probatori, gode della presunzione di accuratezza della data e dell’ora che indica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate. Anche la validazione temporale può essere qualificata ed il regolamento ne fissa i relativi requisiti. La Sezione 7 parla dei servizi elettronici di recapito certificato da intendersi come servizi che consentono la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e forniscono prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, e proteggono i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate. In altri termini si tratta della “versione europea” della nostra posta elettronica certificata che non ha mai avuto un riconoscimento comunitario. Tutti questi principi sono stati recepiti nel decreto di riforma del CAD (CAD 3.0) NUOVO CAD 3.0 l Parlamento, con l’articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, ha delegato il Governo a intervenire - attraverso uno o più decreti legislativi da emanarsi entro dodici mesi - sulla disciplina contenuta nel CAD al fine di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale di cittadini e imprese.è stato licenziato dal Governo uno schema di decreto legislativo che reca modifiche ed integrazioni al CAD in esecuzione della delega parlamentare. La bozza di decreto dovrà adesso essere discussa nelle opportune sedi parlamentari prima di essere approvata nella sua versione definitiva (approvazione che dovrebbe avvenire in tempi piuttosto rapidi visto che il d.lgs. dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1° luglio 2016). il Nuovo CAD 3.0 prende come assoluto riferimento, il Regolmanto EIDAS 910/2014/UE. Infatti il CAD 3.0 cancella quasi tutti i riferimenti alla definizione proprie di firme elettroniche e documenti informatici, lasciando ad eIDAS le definizioni tecniche ma introducendo il domicilio digitale, che qui riporto in toto : n-ter) domicilio digitale: l’indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio qualificato di recapito che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e le persone fisiche e giuridiche; e l’identità digitale : u-quater) identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l’insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell’articolo 64; |